questo non è un blog per tutti



ATTENZIONE: la lettura è vivamente sconsigliata a chi vuole continuare a fingere di non sapere


francesco scolamiero

francesco scolamiero

... A. Sulla discriminazione per motivi di credo politico alla base della dequalificazione, del mobbing e del licenziamento

24) La discriminazione per motivi di credo politico attuata nei confronti del dott. Scolamiero ha origine e trova fondamento nella singolare “alternanza manageriale” che si è verificata al vertice della Sogei negli ultimi dieci anni, in concomitanza con i cambi di Governo, in una sorta di arbitraria estensione del principio dello spoil system, in una Azienda che è sì a capitale pubblico, ma con finalità e compiti meramente tecnici.

In particolare:

- nel 1997, primo Governo Prodi, l’on. Vincenzo Visco Ministro delle Finanze, il dott. Gilberto Ricci viene nominato Amministratore delegato e Presidente della Sogei. L’ing. Aldo Ricci, allora dirigente della Società viene indotto a lasciare la Società, nell’ambito dell’operazione di scorporo del ramo di azienda Lottomatica (1998);

- nel 2001, durante il secondo Governo Berlusconi, l’on. Giulio Tremonti Ministro dell’Economia e Finanze, il dott. Gilberto Ricci lascia le cariche in Sogei mentre l’ing. Aldo Ricci viene prima cooptato nei C.d.A. di alcune Società controllate dal MEF, poi riassunto in Sogei e quindi, nel mese di agosto 2002, nominato Amministratore delegato e Direttore generale. Presidente viene nominato l’avv. Sandro Trevisanato, già sottosegretario alle Finanze nel dicastero guidato dall’on. Giulio Tremonti nel primo Governo Berlusconi;

- segue il successivo cambio di Governo del 2006 con l’on. Vincenzo Visco Vice-Ministro delle Finanze, il dott. Gilberto Ricci viene nuovamente nominato Presidente della Sogei mentre viene nominato A.D. e D.G. il dott. Valerio Zappalà. L’ing. Aldo Ricci lascia per la seconda volta la Sogei, previa liquidazione milionaria;

- infine nel 2008, terzo Governo Berlusconi, l’on. Giulio Tremonti Ministro dell’Economia e Finanze, nuovo cambio di guardia, torna ai vertici della Società lo stesso team del 2002: l’ing. Aldo Ricci Amministratore Delegato e l’avv. Sandro Trevisanato Presidente.

L’alternanza dei Governi, a cui immediatamente fa seguito il cambio dei vertici in Sogei, alimenta quindi il quadro di contrapposizione ideologica, nonché di profondo contrasto personale che si instaura fra i due manager, il dott. Gilberto Ricci e l’ing. Aldo Ricci, come detto entrambi manager di provenienza interna alla Sogei, la cui nomina è notoriamente e palesemente riconducibile a logiche di appartenenza politica.

Lo scontro politico, trasposto in una Società pubblica, diviene quindi causa di azioni ritorsive, di emarginazione di dirigenti e di dipendenti, sovente di licenziamento, quando questi siano ritenuti “vicini” alla parte avversa, indipendentemente dall’effettiva militanza politica, determinando instabilità nell’assetto organizzativo e manageriale, il depauperamento delle competenze, l’umiliazione delle professionalità.

E’ in questo contesto che l’azione dell’ing. Aldo Ricci nei confronti del dott. Scolamiero assume precisi connotati di discriminazione politica.

In effetti va precisato che il dott. Scolamiero, nei primi anni della Sogei, giovane dipendente, era stato eletto rappresentante sindacale (FIOM) ed aderiva alla c.d. “Cellula PCI Sogei”, organizzazione dei dipendenti iscritti al PCI, svolgendo una moderata, ma visibile, attività politica. Mentre l’ing. Aldo Ricci era notoriamente di diversa appartenenza politica.

Peraltro il dott. Francesco Scolamiero aveva avuto l’occasione, nella sua progressione di carriera, di operare a lungo con il dott. Gilberto Ricci (in Agrisiel e nella BU IT Services), del quale era divenuto stimato collaboratore.

Nel 2002 allora, in effetti, si concretizza per l’ing. Aldo Ricci - appena riassunto e nominato ai vertici della Sogei - l’opportunità di dare una dimostrazione di forza all’avversario politico dott. Gilberto Ricci che lo aveva allontanato dalla Società, attuando una pesantissima, per il malcapitato ricorrente, “vendetta trasversale” contro il suo collaboratore che si apprestava a rientrare in Sogei, come descritto ai precedenti punti 11) e 12).

E così, spinto da una sorta di irragionevole “coazione a ripetere”, l’ing Aldo Ricci, nel luglio 2008, non appena ri-nominato Amministratore Delegato della Sogei, senza alcuna valutazione nel merito, procede dopo soli 4 giorni al licenziamento “con effetto immediato” del dott. Scolamiero, dando prova manifesta della volontà di colpire un professionista serio ma evidentemente ritenuto “organico” alla parte avversa, parte di una squadra da decimare con furia e senza esitazione, indipendentemente dalle professionalità e dai risultati conseguiti, come i fatti richiamati al precedente punto 18) confermano.

Occorre per altro rilevare che, al di la della lontana militanza politica sopra accennata, la carriera del dott. Scolamiero si è sviluppata interamente per meriti professionali, ed il rapporto di stima e collaborazione con il dott. Gilberto Ricci è maturato esclusivamente nel contesto lavorativo. Ma probabilmente ciò non importa all’ing. Aldo Ricci, evidentemente memore dell’impegno politico e sindacale del dott. Scolamiero, quello che conta è lanciare un messaggio intimidatorio all’interno dell’Azienda, dimostrare il proprio insindacabile potere !

Né può essere richiamata, a giustificazione dell’operato dell’ing. Aldo Ricci, l’applicazione del c.d. principio dello spoil system (disciplinato all’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145), innanzitutto perché come noto, trova applicazione, quando ammissibile, solo con riferimento alle posizioni di Dirigente generale delle Pubbliche amministrazioni e Sogei, seppure a capitale pubblico è Società per azioni e non una Pubblica Amministrazione; e anche qual’ora fosse applicabile: “E’ costituzionalmente illegittima la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti al di fuori delle ipotesi di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti ed all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato” (sentenza Corte Costituzionale n. 103, 23 marzo 2007).